Luigi Manconi: La perversa letteratura processuale nelle motivazioni della condanna di Mimmo Lucano

21 DICEMBRE 2021
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A leggere le 904 pagine delle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, e dei suoi soci e collaboratori, c’è da trasecolare. Il testo e la sua scrittura costituiscono un documento chiarificatore su come NON si dovrebbe giudicare e sanzionare all’interno di uno stato di diritto. Un esempio di letteratura processuale perversa, dove abbondano i giudizi morali e quelli moralistici, le considerazioni politiche, le riflessioni sociologiche, le analisi di natura generale (proprio quando entra in vigore il decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza).

Mentre, così vogliono la Costituzione e la legge, una sentenza e le sue motivazioni dovrebbero fondarsi tutte sull’analisi delle prove e delle circostanze, destinate ad accertare la sussistenza di una fattispecie penale e individuarne il responsabile. Questo, al contrario, rappresenta una parte minore e, direi, poco significativa di quelle benedette 904 pagine.

Un simile orientamento, che qui si esprime attraverso le parole della magistratura giudicante, sembra interamente condiviso dalla magistratura inquirente che – tramite il procuratore di Locri – ha detto cose strabilianti, oscillanti tra l’eccentricità e il temerario. Come «sono progressista» e «la legalità è un valore di sinistra». (Immagino come saranno stati contenti tutti coloro che, magistrati compresi, per una ragione o per l’altra, non sono di sinistra).

D’altra parte, lo stesso procuratore ha spiegato che, a suo avviso, la mancata concessione delle attenuanti a Lucano si dovesse al suo «atteggiamento ostruzionistico», dal momento che egli si è rifiutato di farsi interrogare. Il che la dice lunga sul rispetto per le garanzie inviolabili dell’imputato (rafforzate appunto sul tema del diritto al silenzio dal d.lgs. 188 del 2021), che circola in quel di Locri.

Ma torniamo alle motivazioni della sentenza. Vi si trova, con grande evidenza, il riconoscimento del fatto che Lucano fosse mosso dalla «pura passione» per quel «mondo nuovo che lui ha saputo creare». Inoltre, l’esperienza di Riace ha costituito «giustamente un modello e un simbolo di integrazione per tutto il mondo». In ogni caso, l’ex sindaco è stato trovato «senza un euro in tasca», ma – attenzione! – «ove ci si fermasse a valutare questa condizione di mera apparenza, si rischierebbe di premiare la sua furbizia, travestita da falsa innocenza, ignorando però l’esistenza di un quadro probatorio di elevata conducenza».

Fermiamoci un attimo. Non vi sembri un dettaglio e non maledite la vostra ignoranza: «conducenza» semplicemente non esiste nel nostro linguaggio e nei nostri vocabolari, ma la sua introduzione “creativa” in questo testo non è affatto innocente: rivela quale distanza vi sia tra chi ha redatto le motivazioni e la vita reale; e come l’arbitrarietà lessicale possa tradire l’approssimazione tortuosa della logica giuridica e dell’argomentazione dialettica (ne ha scritto ieri Alberto Leiss su il manifesto). In altre parole, Mimmo Lucano è onesto, ancor più: è integerrimo, ma è tutta una mossa, una ammoina, appunto «una apparenza».

Ne discende un’altra accusa ancora più insidiosa: Mimmo Lucano persegue finalità politiche! È motivato, pensate un po’, da una «sfrenata sete di visibilità politica». Dopodiché, la Corte ritiene di aver acquisito un significativo “materiale probatorio” e, sulla base di questo, ha emesso la sua sentenza.

Impressiona, in ogni caso, il quadro, per così dire, ideologico e valoriale in cui vengono collocati i reati per i quali Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione; per i quali gli sono state negate sia le attenuanti per il particolare valore sociale e morale, sia quelle generiche; per i quali gli è stata attribuita la responsabilità per reato associativo; per i quali gli è stata inflitta una sanzione pecuniaria che supera il milione di euro. Non è questa la sede per esaminare ulteriormente, e nel dettaglio, le motivazioni della sentenza e le ragioni che hanno portato a raddoppiare l’entità della pena richiesta dall’accusa (7 anni e 11 mesi). Resta estremamente difficile, con tali premesse, non pensare che quella comminata a Lucano sia stata una condanna “esemplare”. Ovvero iniqua. E ciò perché la condanna non deve mai servire da esempio ma misurare la responsabilità del singolo imputato, per lo specifico fatto ascrittogli.